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REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL
14-5-1997
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
Art.1
1. La Regione Molise, in ossequio all' art. 6 della Costituzione che
afferma che la "Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche" ed in attuazione dei principi dell' art. 4 dello
Statuto, d' intesa con i Comuni interessati e nell' ambito delle
competenze di cui all' art 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 -
valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento
non secondario della cultura molisana.
Art. 2
1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue
croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei
Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Ove non fosse
possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel
normale orario scolastico, sarà cura della Regione Molise
collaborare con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province
interessate e che vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali
corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell'
autorità scolastica, o in altra sede idonea.
Art. 3
1. Argomento dei corsi di cui all' articolo 2 sarà l' insegnamento
della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della
conoscenza dell' idioma parlato nei comuni molisani interessati dal
fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità dei corsi il
recupero delle tradizioni di queste comunità , nell' ambito di uno
studio multidisciplinare di carattere letterario, storico,
geografico, musicale ed artistico. La programmazione degli
insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione
e di conoscenza della lingua croata o albanese. Per lo studio
interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia,
sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico -
letterarie nati nei comuni molisani nei quali è presente il fenomeno
del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso di un diploma
magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed
elementare.
Art. 4
La Regione promuove e sostiene sulla base di precisi indirizzi
programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari
ed artistiche:
a) studi, ricerche ed
indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed
albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali
storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e
compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e
pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone
storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari,
convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca,
sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia,
l'economia, la società le tradizioni ed il patrimonio culturale,
artistico e linguistico;
b) stampa e produzione di
audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e
periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la
conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle
tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere
scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua
croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i
mezzi di comunicazione sociale;
c) corsi di informazione
ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre
attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della
cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;
d) allestimento ed
organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la
conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e
croato;
e) raccolta e studio dei
toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative
pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso
apposita segnaletica, la toponomastica originaria;
Art. 5
1. Per la programmazione delle attività educative e culturali
finalizzate alla valorizzazione delle comunità alloglotte, è
istituito un Comitato composto da:
a) l'Assessore Regionale
alla Cultura, o suo delegato;
b) il Provveditore agli
Studi di Campobasso;
c) il Presidente dell'
Amministrazione Provinciale di Campobasso;
d) i Sindaci dei Comuni di
Acquaviva Collecroce, Campomarino, Montecilfone, Montemitro,
Portocannone, S. Felice del Molise ed Ururi;
e) due esperti di chiara
fama nelle discipline storiche, antropologiche e/ o linguistiche
riferite alle culture croata ed albanese.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi
poteri sono comunque prorogati fino all' insediamento del nuovo
Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall' Assessore Regionale o da un suo
delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso.
Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del
bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un
funzionario dell' Assessorato alla Cultura di livello non inferiore
alla VII qualifica funzionale.
6. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il
dirigente del servizio, nonché , su richiesta del Comitato, i
funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative
sottoposte ad approvazione.
7. Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle
attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità
alloglotte sulla base di progetti elaborati direttamente dalla
Regione Molise o promossi in collaborazione con Istituti scolastici,
Enti pubblici, Istituzioni, fondazioni, Associazioni e Cooperative
culturali.
8. Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla
Regione tenendo conto delle disponibilità finanziarie, della
produttività degli interventi distribuendo equamente le risorse tra
le due comunità linguistiche.
Art. 6
1. I Comuni, i loro Consorzi, le Province gli Enti e le associazioni
operanti senza fini di lucro, che intendono promuovere singole
iniziative o manifestazioni finalizzate agli obiettivi di cui alla
presente legge, possono proporre relativi progetti entro il 30
novembre di ogni anno, all' Assessorato alla Cultura della Regione
Molise.
2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, devono essere corredati da:
a) una relazione
illustrativa dell' iniziativa da realizzare;
b) il preventivo di spesa
per ogni singola iniziativa, con l' indicazione della prevedibile
partecipazione finanziaria di altri enti o privati;
c) eventuale relazione
sulle attività culturali precedentemente svolte nel settore.
Art. 7
1. Il Consiglio Regionale, sulla base della proposta predisposta dal
Comitato, approva la programmazione annuale degli interventi.
2. Il finanziamento dei progetti inclusi nel programma annuale è
disposto in due soluzioni: a) l' 80% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell' intento di realizzare l' iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
b) il 20% a saldo, alla
presentazione della relazione attestante l' attività svolta e dall'
indicazione delle spese sostenute.
Art. 8
1. La concessione dei contributi regionali comporta, per i
beneficiari, l' obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in
modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e
nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.
Art. 9
1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione
attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a
finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare, essa
verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il
recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.
2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al
Comitato Tecnico - Scientifico in sede di valutazione dei programmi
presentati per le annualità successive al fine di valutare l'
esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.
3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a
contributo, l' Assessorato alla Cultura provvede alla revoca o al
recupero parziale del contributo concesso.
Art. 10
1. Per le iniziative relative all' anno 1997, il termine di
presentazione delle proposte di attività educative e culturali è
stabilito nel 30 giorno dalla entrata in vigore della legge.
Art. 11
1. L' onere derivante dall' attuazione della presente legge
quantificato per l' anno 1997 in L 200.000.000, troverà copertura
finanziaria con lo stesso provvedimento legislativo di approvazione
del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1997.
Art. 12 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 14
maggio 1997.
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